1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorita' e' consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce. 3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto e i risultati conseguiti. 4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art16 · fonte su Normattiva