[1]COSTI
[2]Articolo 18
[3]1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese e per le indennita' versate agli esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,. 2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di natura sostanziale e straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalita' di ripartizione di tali spese.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
