[1]ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

[2]Articolo 19

[3]1. l'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. 2. E' istituita una Commissione mista italo-iraniana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente dell'Amministrazione doganale della Repubblica islamica dell'Iran o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando necessario, su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 3. I problemi per i quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica. 4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino reciprocamente per iscritto che questo esame non e' necessario.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art19 · fonte su Normattiva