1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilita' genitoriale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. 2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilita' genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore. 3. La responsabilita' genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato. 4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilita' genitoriale ad una persona cui tale responsabilita' non fosse gia' stata attribuita e' regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art16 · fonte su Normattiva