[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione
[2]1. Le Parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle Parti. 2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacita'. 3. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalita' transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto puo' consistere in assistenza reciproca per le indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attivita' comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7) o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle Parti.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
