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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro, con la sostituzione delle parole «al 31 dicembre 1927» alle altre «al 30 giugno 1927» nel 1° comma dell'art. 3.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - anno V

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Ciano - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1011~art1 · fonte del testo