Ciascuna delle prove scritte ed orali e' giudicata da due membri della Commissione esaminatrice, ai quali e' affiancato, come terzo esaminatore e con uguali diritti, il professore della Scuola che ha insegnato la materia all'allievo considerato. Questi tre esaminatori costituiscono una Sottocommissione esaminatrice.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art10 · fonte su Normattiva