Art. 10 (Allegato)
Ciascuna delle prove scritte ed orali e' giudicata da due membri della Commissione esaminatrice, ai quali e' affiancato, come terzo esaminatore e con uguali diritti, il professore della Scuola che ha insegnato la materia all'allievo considerato. Questi tre esaminatori costituiscono una Sottocommissione esaminatrice.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
