Art. 9 (Allegato)
1. I membri della Commissione esaminatrice sono nominati ogni anno dal Consiglio superiore. 2. Essi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per i differenti gruppi linguistici e le differenti sezioni dell'insegnamento secondario. 3. Nella, Commissione esaminatrice, ognuna delle Parti contraenti e' rappresentata, in linea di principio, da 2 e al massimo 3 membri. 4. I membri della Commissione esaminatrice, vengono scelti in base alle, loro competenze particolari in una o piu' delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare alle condizioni richieste nel loro Paese d'origine per essere nominati membri di Commissioni esaminatrici equivalenti e devono conoscere almeno due delle lingue d'insegnamento. 5. La. Commissione esaminatrice cosi' composta e' presieduta da un professore d'insegnamento superiore, assistito da un membro del Consiglio d'ispezione, ambedue designati dal Consiglio superiore.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
