Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 11
In materia didattica, il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione in particolare:
- 1)su proposta del Consiglio d'ispezione competente, fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi;
- 2)provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione;
- 3)fissa l'eta' prescritta per l'ammissione ai vari cicli d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali: statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola;
- 4)organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le Commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'art. 5; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
