Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 17
Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori:
- 1)confrontano le loro osservazioni in ordine al livello raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici;
- 2)impartiscono al direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni;
- 3)sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli articoli 11 e 12, ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e alla organizzazione degli studi;
- 4)deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
