Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 12
In materia amministrativa, il Consiglio superiore:
- 1)nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto dall'art. 20 il suo rappresentante, il quale:
- a)assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio superiore;
- b)controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio superiore;
- c)rappresenta legalmente la Scuola;
- d)presiede il Consiglio d'amministrazione;
- 2)nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico;
- 3)determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessita' di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;
- 4)stabilisce, all'unanimita', su proposta dei Consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
