Art. 31
1. Qualsiasi Governo che non sia firmatario del presente statuto potra' chiedere di aderirvi. La domanda di adesione sara' rivolta per iscritto al Governo lussemburghese che ne dara' avviso a) ciascuna delle Parti contraenti. 2. Per essere accolta, la domanda dovra' ottenere il consenso unanime delle. Parti contraenti. 3. Una volta ottenuto tale consenso, l'adesione avra' effetto dal 1 settembre successivo alla data di deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese. 4. La composizione del Consiglio superiore e quella dei Consigli d'ispezione saranno allora modificate in conseguenza.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
