Art. 13 (Convenzione)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La decisione relativa a detto invito sara' presa in conformita' all'articolo 20. d) dello Statuto del Consiglio d'Europa e dovra' ottenere il consenso unanime degli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parti Contraenti alla Convenzione. 2. L'adesione avverra' con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
