Art. 32
[1]1. Il presente statuto sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, il quale notifichera' tale deposito a tutti gli altri Governi firmatari. 2. Lo statuto entrera' in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica. Il presente statuto, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
[2]In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente statuto.
[3]Fatto a Lussemburgo, il dodici aprile millenovecentocinquantasette.
[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[5]Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 8 marzo 1960
