Art. 10 (Convenzione)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri potra' decidere, all'unanimita' dei voti espressi, d'invitare ogni Stato europeo non membro a aderire alla presente Convenzione. Questo invito dovra' ricevere l'approvazione espressa di ognuno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
