Art. 6
La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e puo' stare in giudizio; puo' acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalita'.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
