1. Terminate le prove scritte ed orali, il presidente riunisce la Commissione esaminatrice per deliberare sull'insieme dei risultati. Il direttore della Scuola prende parte alla deliberazione con prerogative uguali a quelle dei membri della Commissione esaminatrice. 2. I voti ottenuti da ciascun allievo nelle differenti parti dell'esame sono collazionati tenendo conto dei coefficienti dati ad ognuna delle materie. 3. Le differenti parti dell'esame intervengono nel risultato finale nella seguente proporzione:

  • a)un massimo di 100 punti per l'insieme dei voti ottenuti nei componimenti di cui all'art. 8 a);
  • b)un massimo di 120 punti per l'insieme delle prove scritte di cui all'art. 6;
  • c)un massimo di 80 punti per l'insieme delle prove orali di cui all'art. 7. 4. Gli allievi che abbiano soddisfatto alle condizioni delle medie richieste all'art. 5, punto 4) sono dichiarati promossi. L'allievo che non abbia ottenuto il minimo stabilito per la lingua materna potra' essere respinto solo previa deliberazione della Commissione esaminatrice. Questa, sentito il parere del professore che ha insegnato la materia, potra' decidere di sottoporlo o no a una nuova prova che si svolgera' immediatamente davanti ad una Sottocommissione speciale presieduta dal presidente della Commissione esaminatrice o dal suo rappresentante.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art18 · fonte su Normattiva