Art. 11 (Accordo)
[1]giuridico
[2]Il Laboratorio gode della personalita' giuridica. In particolare esso ha la capacita' di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. Lo Stato in cui si trova il Laboratorio stipulera' con esso un accordo di sede relativo alla posizione giuridica, ai privilegi e alle immunita' del Laboratorio e del suo personale che sono necessari per il conseguimento dei fini del Laboratorio e per l'esercizio delle sue funzioni; tale accordo necessita dell'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
