DEI DIRITTI DI PROPRIETA' Le Parti garantiscono che la documentazione tecnica, l'informazione e i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo saranno usati solo nel quadro delle finalita' esposte all'art. 3 con il preventivo consenso di coloro che controllano i relativi diritti di proprieta', accordando la massima protezione ai loro diritti. Quanto ai diritti di proprieta' industriali, sia per la co- produzione che produzione su licenza per le loro Forze Armate, l'esportazione a Paesi terzi, la protezione di brevetti e invenzioni derivanti dai programmi finanziati congiuntamente, le Parti: - istituiranno specifici Accordi, programma per programma, per i diritti e i doveri di cui l'Amministrazione della Difesa puo' disporre direttamente; - faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nella sfera di competenza delle due Parti e che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, con l'intento di dare luogo a qualsiasi trattativa commerciale nel modo piu rapido possibile.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
