DEI DIRITTI DI PROPRIETA' Le Parti garantiscono che la documentazione tecnica, l'informazione e i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo saranno usati solo nel quadro delle finalita' esposte all'art. 3 con il preventivo consenso di coloro che controllano i relativi diritti di proprieta', accordando la massima protezione ai loro diritti. Quanto ai diritti di proprieta' industriali, sia per la co- produzione che produzione su licenza per le loro Forze Armate, l'esportazione a Paesi terzi, la protezione di brevetti e invenzioni derivanti dai programmi finanziati congiuntamente, le Parti: - istituiranno specifici Accordi, programma per programma, per i diritti e i doveri di cui l'Amministrazione della Difesa puo' disporre direttamente; - faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nella sfera di competenza delle due Parti e che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, con l'intento di dare luogo a qualsiasi trattativa commerciale nel modo piu rapido possibile.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;102~memorandum-art11 · fonte su Normattiva