[1]Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte che le ha adottate. b. Ogni Parte contraente trattera' tutti i dati, i documenti e i materiali contraddistinti dalla classifica di segretezza con misura di sicurezza non inferiori a quelle disposte dalla parte contraente che ha classificato il dato, il documento, ovvero il materiale con una determinata qualifica di segretezza. Le necessarie misure di sicurezza vengono attuate per tutto il tempo richiesto dalla parte contraente che fornisce tale dato, documento o materiale. c. Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni. d. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:
[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Slovenia SEGRETISSIMO OBRAMBA- DRZAVNA SKRIVNOST OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO SEGRETO OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO RISERVATISSIMO OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - ZAUPNO RISERVATO OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST ZAUPNO e. Le Parti assicurano che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiati verranno usati esclusivamente per gli scopi precipuamente definiti dalla parte che li cede, nei limiti definiti dalle due Parti. f. Non e' permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente. g. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sara' necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.
Testo vigente dal 16 aprile 1999
