DI SISTEMI PER LA DIFESA (ARTICOLI) SERVIZI ED INFRASTRUTTURE. 1. Contratti Ogni contratto per l'approvvigionamento di un equipaggiamento, (articolo), servizio o attrezzatura ai sensi di questo MoU verra' eseguito fra la Parte acquirente (o ditta del Paese acquirente nominata dalla Parte fornitrice) e il fornitore. Entrambe le Parti riconoscono che la responsabilita' dell'esecuzione dei contratti di approvvigionamento e' del fornitore. 2. Assistenza e supporto di carattere generale saranno forniti dalla Parte fornitrice per i materiali (articoli) della difesa, o servizi ed infrastrutture, dati dal Paese fornitore. 2.1. Dietro notifica della Parte acquirente alla Parte fornitrice dell'intenzione di quest'ultima di acquistare qualche importante Sistema d'Arma, la Parte fornitrice dara' assistenza alla Parte acquirente, a supporto del programma di acquisizione degli equipaggiamenti. 2.2. Prima di ciascun singolo approvvigionamento e della conclusione di ogni contratto volto a tale approvvigionamento, su richiesta della Parte acquirente, la Parte fornitrice assistera' la Parte approvvigionante:

  • a)fornendo alla Parte approvvigionante un elenco raccomandato di fornitori, che, secondo la Parte fornitrice, avuto riguardo all'esperienza, livello tecnico e finanziario di tali fornitori, sarebbero adatti per l'acquisto previsto;
  • b)dando informazioni alla Parte approvvigionante:
  • 1)sugli standard di controllo qualita' su cui si basa l'autorizzazione per forniture di equipaggiamenti o servizi adottati dalle Forze Armate del Paese fornitore;
  • 2)sulla ragionevolezza dei prezzi quotati dai fornitori.
  • 3)sulla congruita' dei periodi di consegna proposti dai fornitori;
  • 4)sul programma di addestramento e mantenimento necessario per mettere in grado la Parte approvvigionante di far funzionare e manutenere efficientemente l'equipaggiamento da approvvigionare;
  • 5)sulla disponibilita di Parti di ricambio, materiali e servizi per il relativo supporto logistico. 2.3. Ciascuna Parte fara' si che all'altra Parte sia dato avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche/cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra Parte. A questo fine, ciascuna parte stabilira' adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo delle a modificazioni/cambiamenti. Ciascuna Parte si riservera' il diritto di attuare o non la modifica/cambiamento attuato dall'altra Parte. 2.4. Per ciascun contratto concluso per l'approvvigionamento di materiale di difesa, la Parte fornitrice concorda di:
  • a)mettere a disposizione della Parte approvvigionante il pieno supporto dell'Agenzia preposta all'Assicurazione di Qualita del Paese fornitore, che ispezionera' la produzione, controllera' la qualita' e fornira' una certificazione di qualita' in armonia con i regolamenti in vigore per il Sistema di Qualita' del fornitore. La parte fornitrice assicurera' che gli equipaggiamenti approvvigionati dalla parte approvvigionante siano prodotti secondo le loro specifiche, con la stessa qualita' posseduta dagli equipaggiamenti destinati alle Forze Armate del Paese fornitore. Questo servizio sara' disponibile solo per gli equipaggiamenti di difesa fabbricati nel Paese fornitore, e servizi forniti nel Paese fornitore;
  • b)su richiesta della parte che approvvigiona, discutere con la parte che approvvigiona le procedure che siano ad essa di aiuto nella analisi e convalida dei rapporti di discrepanza presentati dalla parte che approvvigiona. Il livello di supporto della parte fornitrice dipendera' dal livello di informazione fornita dalla parte che approvvigiona sulle specifiche e standards inclusi nel contratto di approvvigionamento;
  • c)su richiesta della Parte che approvvigiona, dare raccomandazioni sul piano di supporto logistico per il relativo materiale di difesa. La Parte fornitrice concorda di dare consiglio alla parte che approvvigiona sul livello di parti di ricambio programmate o effettivamente in atto, necessario per il supporto logistico di un sistema d'arma. Tale consiglio potrebbe riguardare la prima dotazione o il rifornimento di Parti di ricambio:
  • d)se vengono forniti i dettagli delle specifiche e standard di qualita' militari della parte che approvvigiona, dare appoggio alla parte che approvvigiona per valutare se questi materiali e servizi li soddisfano. 2.5 Entrambe le parti riconoscono che la responsabilita' primaria dell'addestramento relativo agli equipaggiamenti sara' sempre dei fornitori. Per far si che la parte approvvigionante possa far funzionare adeguatamente gli equipaggiamenti approvvigionati, tale addestramento sugli equipaggiamenti coprira' ogni aspetto tecnico e tecnologico di essi, compresa la manutenzione, la revisione, la riparazione degli equipaggiamenti individuati e approvvigionati, o che devono essere approvvigionati nell'ambito di attivita' di cooperazione. 2.6. Se richiesto dalla parte che approvvigiona, allo scopo di fornire ulteriore addestramento sul materiale oltre a quello che puo essere offerto dai fornitori e posto che materiale analogo sia in uso nelle Forze Armate del Paese fornitore, la parte fornitrice concorda di stabilire procedure adeguate per l'addestramento del personale delle Forze Armate del Paese approvvigionante da parte di istruttori appartenenti alle Forze Armate del Paese fornitore, o che abbiano l'esperienza tecnica e operativa propria delle Forze Armate del Paese fornitore. Tale addestramento sara' reciprocamente concordato dalle due parti, e potra' riguardare aspetti relativi al funzionamento o alla manutenzione. Di norma verra' eseguito nel Paese fornitore; tuttavia se richiesto dal Paese approvvigionante, il Paese fornitore e' d'accordo ad esaminare la possibilita' di inviare istruttori per l'assistenza all'addestramento nel Paese approvvigionante. 2.7. I termini e le condizioni per i servizi relativi all'addestramento, a cui si fa riferimento alla clausola 2.6., incluse le disposizioni sul risarcimento e i costi di tale supporto, e i dettagli dei supporti logistici che la parte fornitrice concorda di fornire alla parte approvvigionante per specifici sistemi d'arma, saranno oggetto di accordi separati fra le Parti. 2.8. Per articoli della Difesa approvvigionati dalla Parte approvvigionante da fornitori del Paese fornitore e in uso nelle sue Forze Armate, la Parte fornitrice concorda di scambiare relativi dati tecnico-operativi, anche attraverso contatti fra le Forze Armate coreane ed italiane. 2.9. La Parte fornitrice si adoperera' per assicurare alla Parte approvvigionante che il livello di affidabilita' delle forniture sia lo stesso di quello dei sistemi approvvigionati dalle Forze Armate del Fornitore, posto che siano stabilite fra le due Parti adeguate procedure.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;102~memorandum-art7 · fonte su Normattiva