Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994
Art. 21 (Trattato)
- 1)Tipi speciali di marchi Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare con una riserva che nonostante l'articolo 2.1a) e 2)a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 2), 5, 7, 11 e 13 non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. La riserva deve precisare quale di queste disposizioni si applica.
- 2)Modalita' Ogni riserva formulata ai sensi del comma 1) deve figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato, o di adesione e quello depositato dallo Stato o organizzazione intergovernativa regionale che formula questa riserva.
- 3)Ritiro Ogni riserva fatta ai sensi del comma 1) puo' essere ritirata in ogni tempo.
- 4)Interdizione di altre riserve Nessuna altra riserva diversa quella autorizzata al sensi del comma 1) puo' essere formulata nei confronti del presente trattato.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
