Art. 28 (Atto di Ginevra)
[1]e modalita' per divenire parte del presente atto
[2](1) [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto all'articolo 29 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, (i.) ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi puo' sottoscrivere il presente atto e divenirne parte; (ii.) qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione puo' sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se dichiara che la sua legislazione e' conforme alle disposizioni della Convenzione di Parigi in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi; (iii.) qualsiasi organizzazione intergovernativa puo' sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri e' firmatario della Convenzione di Parigi e se l'organizzazione intergovernativa dichiara che e' stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtu' del trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche. (2) [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 puo' depositare: (i.) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, o (ii.) uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto. (3) [Data a partire dalla quale e' valido il deposito]
- a)Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e' valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.
- b)Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato che e' membro di un'organizzazione intergovernativa e presso il quale la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche puo' essere ottenuta unicamente in virtu' della legislazione che si applica tra gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa e' valido a partire dalla data in cui l'organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione se tale data e' posteriore a quella in cui e' stato depositato lo strumento dello Stato in questione. La presente lettera tuttavia non si applica nei confronti degli Stati firmatari dell'Accordo di Lisbona o dell'atto 1967 e lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 31 per quanto concerne tali Stati.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
