Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Art. 27 (Atto di Ginevra)
[1]Condizioni e modalita' per divenire parte del presente Atto
[2](1) [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 28,
- i)ogni Stato membro dell'Organizzazione puo' sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte;
- ii)ogni organizzazione intergovernativa che ha un ufficio presso il quale puo' essere ottenuta la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa puo' sottoscrivere e diventare parte del presente Atto a condizione, tuttavia, che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che tale ufficio non sia stato oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 19. (2) [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 puo' depositare:
- i)uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure
- ii)uno strumento di adesione se non ha sottoscritto il presente Atto. (3) [Data dalla quale il deposito ha effetto] a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e' valido dalla data nella quale tale strumento e' depositato.
- b)Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali puo' essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa, di cui tale Stato e' membro, e' valido dalla data in cui lo strumento di tale organizzazione intergovernativa e' stato depositato, se tale data e' successiva a quella in cui lo strumento dello Stato in questione e' stato depositato.
- c)Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente la notifica, o al quale tale notifica e' allegata ai sensi dell'articolo 19, e' valido dalla data in cui e' depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.
- d)Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato puo' contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se, allo stesso modo, sono stati depositati lo strumento di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale e' allegata tale dichiarazione e' considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione e' soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene, o e' a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento e' considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione e' soddisfatta.
- e)Ogni dichiarazione effettuata ai sensi della lettera d) puo' essere ritirata, del tutto o in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro diviene efficace nella data in cui la notifica di ritiro e' ricevuta dal Direttore generale.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
