[1]di validita' delle ratifiche e delle adesioni

[2](1) [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e la cui data di validita' e' conforme all'articolo 28, paragrafo 3. (2) [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 28 hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. (3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]

  • a)Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.
  • b)Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure in qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento. (4) [Registrazioni internazionali effettuate prima dell'adesione] Nel territorio dello Stato aderente e, se la parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente atto si applicano con riferimento alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche gia' registrate in virtu' di tale atto alla data alla quale prende effetto l'adesione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, e le disposizioni del Capo IV, che si applicano mutatis mutandis. Lo Stato o l'organizzazione intergovernativa aderente puo' altresi' precisare, in una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, che il termine ultimo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e i periodi indicati all'articolo 17 sono prorogati conformemente alle procedure a tal fine prescritte nel regolamento di esecuzione.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art29 · fonte su Normattiva