Le azioni contro le Comunita' in materia di responsabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente delle Comunita'. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma del trattato CEEA.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art46 · fonte su Normattiva