Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 13 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 e' prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Testo vigente dal 31 maggio 2002
