I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generati della Corte, non siano piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art6 · fonte su Normattiva