Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita' vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunita' anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
Testo vigente dal 31 maggio 2002
