Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita' vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti, come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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