[1]Articolo III

[2]La presente convenzione si applica a tutte le risorse ittiologiche e alle altre risorse biologiche della zona della convenzione, ad eccezione delle risorse che possono essere escluse in virtu' di transazioni o accordi conclusi dalla Commissione, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. XI della presente convenzione.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artiii · fonte su Normattiva