[1]Articolo III
[2]La presente convenzione si applica a tutte le risorse ittiologiche e alle altre risorse biologiche della zona della convenzione, ad eccezione delle risorse che possono essere escluse in virtu' di transazioni o accordi conclusi dalla Commissione, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. XI della presente convenzione.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
