[1]Articolo II
[2]Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai diritti, rivendicazioni o punti di vista delle Parti contraenti per quanto riguarda i limiti del mare territoriale o l'estensione della giurisdizione in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
