[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ATLANTICO SUD-EST
[4]PREAMBOLO
[5]I Governi degli Stati parti della presente convenzione, considerando l'interesse che essi hanno per le risorse biologiche dell'Atlantico sud-est e desiderosi di cooperare al mantenimento e allo sfruttamento razionale di tali risorse, hanno convenuto quanto segue:
[6]Articolo I
[7]1. La zona nella quale si applica la presente convenzione, qui di seguito denominata "zona della convenzione", comprende tutte le acque il cui perimetro e' delimitato come segue: Una linea che parte da un punto situato a 6°04'36'' di latitudine sud e 12°19'48'' di longitudine est, segue una direzione nord-ovest lungo la linea di rombo fino al punto di intersezione del 12° meridiano est e del 6° parallelo sud, e si dirige ad ovest lungo tale parallelo fino al 20° meridiano ovest, poi a sud lungo tale meridiano fino al 50° parallelo sud, poi ad est lungo tale parallelo fino al 40° meridiano est, poi a nord lungo tale meridiano fino alla costa del Continente africano, poi ad ovest lungo tale costa fino al punto di partenza. 2. Il limite est, situato sul 40° meridiano est, sara' riveduto qualora dovesse essere stabilita una convenzione per la conservazione delle risorse biologiche del mare che si applichi ad una zona immediatamente adiacente.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
