[1]Articolo XIX

[2]1. Ciascuna Parte contraente puo' proporre emendamenti alla presente convenzione che saranno sottoposti all'approvazione della Commissione durante una sessione ordinaria o straordinaria. Ciascuna proposta di emendamento della convenzione sara' comunicata al depositario che ne informera' le Parti contraenti. Ciascun emendamento entrera' in vigore, per ciascuna Parte contraente che lo ha accettato, novanta giorni dopo la sua accettazione da parte dei 3/4 delle Parti contraenti e, per ciascuna delle altre Parti, questo termine viene calcolato a partire dal giorno in cui il depositario riceve la notifica di tale accettazione. 2. Gli Stati che diventano Parti contraenti dopo che e' stato proposto all'accettazione un emendamento alla presente convenzione, in conformita' con le disposizioni del presente articolo, sono vincolati dalla convenzione modificata dall'emendamento in questione da quando quest'ultimo entra in vigore.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artxix · fonte su Normattiva