1. Senza pregiudicare quanto disposto all'articolo 16, uno Stato contraente puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto sara' sottoposto al depositario che lo comunichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti. Se la maggioranza degli Stati contraenti richiedera' al depositario di convocare una conferenza per esaminare tali emendamenti, il depositario stesso invitera' tutti gli Stati contraenti a partecipare a tale conferenza che si aprira' non prima di 30 giorni dalla spedizione degli inviti. Ogni emendamento approvato in sede di conferenza da una maggioranza di due terzi di tutti gli Stati contraenti sara' comunicato, senza ritardo, dal depositario a tutti gli Stati contraenti. 2. L'emendamento entrera' in vigore per ciascuno Stato contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati contraenti avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. Successivamente, l'emendamento entrera' in vigore nei confronti di qualunque altro Stato contraente il giorno in cui tale Stato contraente depositera' il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art20 · fonte su Normattiva