Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia
Art. 3 (Atto Costitutivo)
Per l'adempimento dei suoi scopi, il Centro intraprende generalmente le azioni necessarie e appropriate, quali in particolare:
- a)condurre ricerche e sviluppi ivi comprese le attivita' di impianti pilota nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;
- b)curare la formazione presso il Centro e organizzare la formazione altrove di personale scientifico e tecnologico, in particolare proveniente da paesi in via di sviluppo;
- c)fornire, su richiesta, servizi di consulenza ai Membri per sviluppare le loro capacita' tecnologiche nazionali;
- d)promuovere l'interazione tra le comunita' scientifiche e tecnologiche degli Stati Membri attraverso programmi che consentano le visite di scienziati e tecnologi al Centro e attraverso programmi di associazione o altre attivita';
- e)convocare incontri di esperti per rafforzare le attivita' del Centro; f promuovere reti di istituti nazionali e internazionali, atte a facilitare attivita' quali programmi di ricerca comune, formazione, verifica e diffusione dei risultati, attivita' di impianti pilota, scambio di informazioni e materiale;
- g)identificare e promuovere senza indugi la rete iniziale di centri di ricerca estremamente qualificati quali Centri affiliati, promuovere le esistenti reti nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali di laboratori, ivi compresi quelli associati con le organizzazioni di cui all'Articolo 5, che agiscano o siano collegati al settore della ingegneria genetica e biotecnologia per funzionare quali Reti affiliate, nonche' promuovere la creazione di nuovi centri di ricerca altamente qualificati;
- h)condurre un programma di bio-informatica a sostegno in particolare della ricerca e sviluppo e delle applicazioni in favore dei paesi in via di sviluppo;
- i)raccogliere e diffondere le informazioni sui campi di attivita' di interesse per il Centro e i Centri affiliati;
- j)mantenere stretti contatti con l'industria.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
