Art. 14 (Atto Costitutivo)
[1]e diritti di proprieta' intellettuale
[2]1. Il Centro pubblica tutti i risultati delle sue attivita' di ricerca, purche' tale pubblicazione non contrasti con la sua politica generale relativa ai diritti di proprieta' intellettuale approvata dal Comitato dei Governatori. 2. Tutti i diritti, incluso il titolo, il copyright e i diritti di brevetto, relativi ad un lavoro prodotto o messo a punto dal Centro, appartengono al Centro stesso. 3. E' politica del Centro ottenere brevetti o interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica e biotecnologia messi a punto tramite progetti del Centro. 4. L'accesso ai diritti di proprieta' intellettuale relativi ai risultati del lavoro di ricerca del Centro e' garantito ai Membri e ai paesi in via di sviluppo che non siano Membri del Centro, in conformita' con le convenzioni internazionali applicabili. Nel formulare le norme che regolano l'accesso alla proprieta' intellettuale, il Comitato dei Governatori non fissera' alcun criterio che sia pregiudizievole per un Membro o un gruppo di Membri. 5. Il Centro fara' uso dei suoi, diritti di brevetto o altri diritti e dei benefici finanziari o altri benefici a questi connessi per promuovere, ai fini pacifici, lo sviluppo, la produzione e l'ampia applicazione della biotecnologia, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
