Art. 4 (Atto Costitutivo)
1. Membri del Centro sono tutti gli Stati che sono divenuti parte al presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 20 di cui allo stesso. 2. Membri fondatori del Centro sono tutti i Membri che hanno firmato il presente Atto costitutivo prima della sua entrata in vigore conformemente all'Articolo 21 di cui allo stesso.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
