Art. 21 (Atto Costitutivo)
[1]in vigore
[2]1. Il presente Atto costitutivo entra in vigore quando almeno ventiquattro Stati, compreso lo Stato ospitante il Centro, hanno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione e, dopo aver accertato fra essi che risorse finanziarie sufficienti sono assicurate, notificano al Depositario che il presente Atto costitutivo entra in vigore. 2. Per ogni Stato che acceda al presente Atto costitutivo, questo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di accessione. 3. Fino all'entrata in vigore dell'Atto costitutivo, conformemente al paragrafo 1 precedente, esso viene notificato in forma provvisoria dietro firma, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
