[1]Articolo II PARTECIPAZIONE

[2]Sezione 1. - Paesi membri fondatori

[3]Saranno membri fondatori del Fondo i paesi rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite i cui Governi accettino la partecipazione prima della data del 31 dicembre 1945.

[4]Sezione 2. - Altri paesi membri

[5]L'ammissione sara' aperta ad altri paesi nell'epoca e con le modalita' da stabilirsi da parte del Consiglio dei Governatori. Tali modalita', comprese quelle relative alle sottoscrizioni, si baseranno su principi conformi a quelli applicati agli altri paesi gia' membri.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artii · fonte su Normattiva