[1]Articolo II PARTECIPAZIONE
[2]Sezione 1. - Paesi membri fondatori
[3]Saranno membri fondatori del Fondo i paesi rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite i cui Governi accettino la partecipazione prima della data del 31 dicembre 1945.
[4]Sezione 2. - Altri paesi membri
[5]L'ammissione sara' aperta ad altri paesi nell'epoca e con le modalita' da stabilirsi da parte del Consiglio dei Governatori. Tali modalita', comprese quelle relative alle sottoscrizioni, si baseranno su principi conformi a quelli applicati agli altri paesi gia' membri.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
