Art. 6 (Atto Costitutivo)
[1]dei Governatori
[2]1. Il Comitato dei Governatori e' composto da un rappresentante di ogni Membro del Centro e dal Capo esecutivo dell'UNIDO o da un suo rappresentante il quale opera nella sua capacita' ex officio senza diritto di voto. Nel nominare i loro rappresentanti, i Membri debbono tenere in debito conto la capacita' amministrativa e la preparazione scientifica di essi. 2. Oltre all'esercizio delle altre funzioni specificate nel presente Statuto, il Comitato:
- a)determina le politiche ed i principi generali che regolano le attivita' del Centro;
- b)ammette nuovi Membri nel Centro;
- c)approva il programma di lavoro e il bilancio dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri scientifici, adotta i regolamenti finanziari del Centro e decide sulle altre materie finanziarie, in particolare la mobilizzazione di risorse per l'efficace funzionamento del Centro;
- d)concede in termini di priorita' assoluta, e su una base caso per caso, lo status di Centro affiliato (nazionale, sub-regionale, regionale e internazionale) ai centri di ricerca degli Stati Membri che soddisfino i criteri comuni di eccellenza scientifica e di Rete affiliata ai laboratori nazionali, regionali e internazionali;
- e)fissa, conformemente all'Articolo 14, le norme che regolano i brevetti, le licenze, i copyrights e gli altri diritti di proprieta' intellettuale, ivi incluso il trasferimento dei risultati del lavoro di ricerca del Centro;
- f)dietro raccomandazione del Consiglio dei Consiglieri intraprende ogni altra azione indicata a consentire al Centro di promuovere i suoi scopi e di compiere le sue funzioni. 3. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, a meno che esso decida altrimenti. Le sessioni regolari vengono tenute presso la sede del Centro tranne che se diversamente determinato dal Comitato stesso. 4. Il Comitato adotta le sue norme di procedura. 5. La maggioranza dei Membri del Comitato costituisce quorum. 6. Ogni Membro del Comitato ha un voto. Le decisioni sono adottate preferibilmente all'unanimita', altrimenti a maggioranza dei Membri presenti e votanti, ad esclusione delle decisioni sulla nomina del Direttore, i programmi di lavoro e il bilancio, che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. 7. I rappresentanti delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonche' le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative possono, su invito del Comitato, partecipare in veste di osservatori alle sue delibere. A tal fine, il Consiglio redigera' una lista delle organizzazioni che hanno rapporti con il lavoro del Centro e che abbiano espresso il loro interesse nei confronti dello stesso. 8. Il Comitato puo' creare organi ausiliari su una base permanente ad hoc, ove ritenuti necessari per l'efficace adempimento delle sue funzioni, e riceve rapporti da tali organi.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
