[1]Articolo XII ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

[2]Sezione 1. - Struttura del Fondo

[3]Il Fondo avra' un Consiglio dei Governatori, un Comitato esecutivo, un Direttore generale, funzionari ed impiegati, ed un Consiglio nel caso in cui, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Consiglio dei Governatori decida di applicare le disposizioni contenute nell'Allegato D.

[4]Sezione 2. - Consiglio dei Governatori

  • a)Tutti i poteri di cui al presente Accordo non direttamente conferiti al Consiglio dei Governatori, al Comitato esecutivo o al Direttore generale saranno attribuiti al Consiglio dei Governatori. Il Consiglio dei Governatori sara' composto di un Governatore e di un Sostituto nominato da ciascun paese membro con le modalita' che quest'ultimo potra' fissare. Ciascun Governatore e ciascun Sostituto dureranno in carica fino a che non si sia avuta una nuova nomina. Nessun Sostituto potra' votare se non in assenza del titolare. Il Consiglio scegliera' il suo presidente tra i Governatori.
  • b)Il Consiglio dei Governatori puo' delegare al Comitato esecutivo l'autorita' di esercitare qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri direttamente conferiti dal presente Accordo al Consiglio dei Governatori.
  • c)Il Consiglio dei Governatori terra' tutte le riunioni che possano essere decise dal Consiglio od indette dal Comitato esecutivo. Le riunioni del Consiglio saranno indette ogni qualvolta siano richieste da quindici membri o da membri cui spetti un quarto del totale dei voti.
  • d)Il quorum di ogni riunione del Consiglio dei Governatori e' rappresentato da una maggioranza di Governatori avente non meno di due terzi del totale dei voti.
  • e)Ciascun Governatore avra' diritto al numero dei voti conferiti, ai sensi della sezione 5 di questo articolo, al membro che lo ha nominato.
  • f)Il Consiglio dei Governatori puo', con apposite disposizioni, stabilire una procedura per la quale i Direttori esecutivi, ove ritengano che un tale loro passo sia conforme ai migliori interessi del fondo, possano avere il voto dei Governatori su una questione specifica, senza indire la riunione del Consiglio dei Governatori.
  • g)Il Consiglio dei Governatori e il Comitato esecutivo nei limiti delle autorizzazioni ricevute, possono adottare quelle disposizioni e quei regolamenti che reputino necessari od opportuni per la condotta degli affari del Fondo.
  • h)I Governatori e i loro Sostituti presteranno servizio in tale qualita' senza compenso da parte del Fondo, ma il Fondo rimborsera' loro le spese ragionevoli incontrate per partecipare alle riunioni.
  • i)Il Consiglio dei Governatori determinera' la rimunerazione dei Direttori esecutivi, nonche' lo stipendio e le condizioni del contratto di impiego del Direttore generale.
  • j)Il Consiglio dei Governatori ed il Comitato esecutivo possono nominare quei comitati che ritengano opportuni. L'appartenenza ai comitati non e' necessariamente limitata ai Governatori, ai Direttori esecutivi o ai loro Sostituti.

[5]Sezione 3. - Comitato esecutivo

  • a)Il Comitato esecutivo sara' responsabile della condotta delle operazioni generali del Fondo e, a questo scopo, esercitera' tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio dei Governatori.
  • b)Il Comitato esecutivo sara' composto dai Direttori esecutivi e, in qualita' di presidente, dal Direttore generale. Dei Direttori esecutivi:
  • 1)cinque saranno nominati dai cinque paesi membri con le maggiori quote;
  • 2)quindici saranno eletti dagli altri paesi membri. Ai fini di ogni elezione regolare dei Direttori esecutivi, il Consiglio dei Governatori puo', a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, aumentare o diminuire il numero dei Direttori esecutivi di cui al precedente comma 2). Il numero dei Direttori esecutivi di cui al precedente comma 2) verra' ridotto, ove occorra, di uno o due, qualora i Direttori esecutivi vengano nominati ai sensi della lettera c) qui di seguito, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, che tale riduzione intralcerebbe un efficace assolvimento delle funzioni del Comitato esecutivo o dei Direttori esecutivi, o che potrebbe turbare l'equilibrio che si intende mantenere all'interno del Comitato esecutivo.
  • c)Se, dalla seconda elezione regolare dei Direttori esecutivi in poi, fra i paesi membri aventi diritto a nominare i Direttori esecutivi ai sensi della precedente lettera b), 1) non siano compresi i due paesi membri, le cui valute presso il Fondo nel Conto risorse generali siano state ridotte, nella media dei due anni precedenti, al disotto delle rispettive quote per il massimo importo assoluto espresso in diritti speciali di prelievo, tino od entrambi di tali paesi membri, secondo il caso, avranno diritto a nominare un Direttore esecutivo.
  • d)Le elezioni dei Direttori esecutivi elettivi saranno effettuate ad intervalli di due anni, in conformita' a quanto previsto dall'Allegato E, integrato da quei regolamenti che il Fondo riterra' opportuno adottare. Per ogni elezione regolare dei Direttori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potra' adottare regolamenti che apportino modifiche nella proporzione dei voti richiesti per eleggere i Direttori esecutivi, secondo quanto previsto dall'Allegato E.
  • e)Ciascun Direttore esecutivo nominera' un suo sostituto con pieni poteri di agire in suo nome in caso di sua assenza. Quando i Direttori esecutivi che li hanno nominati sono presenti, i Sostituti possono partecipare alle sedute, ma non hanno diritto di voto.
  • f)I Direttori esecutivi rimarranno in carica fino a che i loro successori non siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Direttore esecutivo eletto diventa vacante novanta giorni prima dello spirare del termine, un altro Direttore esecutivo sara' eletto, per il rimanente periodo del termine, dai paesi membri che hanno eletto il primo Direttore esecutivo. Tale elezione avverra' a maggioranza. Mentre il posto rimane vacante, il Sostituto del primo Direttore esecutivo esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un Sostituto.
  • g)Il Comitato esecutivo funzionera' in sessione continuata presso la sede del Fondo, e si riunira' ogni qualvolta gli affari del Fondo lo richiedano.
  • h)Il quorum necessario per ogni riunione del Comitato esecutivo e' rappresentato dalla maggioranza dei Direttori esecutivi aventi non meno della meta' del totale dei voti.
  • i)1) Ciascun Direttore esecutivo nominato avra' diritto ai voti assegnati - ai sensi della sezione 5 di questo articolo - al paese membro che lo ha nominato;
  • 2)se i voti assegnati ad un paese membro che nomina un Direttore esecutivo ai sensi della precedente lettera c) venissero espressi da un Direttore esecutivo insieme ai voti assegnati ad altri membri a seguito dell'ultima elezione regolare dei Direttori esecutivi, il paese membro potra' accordarsi con ciascuno degli altri paesi membri perche' il numero dei voti assegnatigli venga dato da un Direttore esecutivo nominato. Nessuno degli altri paesi membri che abbiano aderito a tale accordo potra' partecipare all'elezione dei Direttori esecutivi;
  • 3)a ciascun Direttore esecutivo eletto spettera' un numero di voti pari a quello con il quale e' stato eletto. Quando sia applicabile il disposto della sezione 5, lettera b) di questo articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Direttore esecutivo saranno aumentati o diminuiti di conformita';
  • 4)tutti i voti spettanti ad un Direttore esecutivo saranno calcolati in blocco.
  • j)Il Consiglio dei Governatori emanera' norme secondo le quali un paese membro che, in base a quanto detto alla lettera b), non abbia diritto alla nomina di un Direttore esecutivo, possa inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Comitato esecutivo, quando vi si esamini una domanda presentata da quel paese membro o una questione che in particolare lo riguardi.

[6]Sezione 4. - Direttore generale e personale del Fondo

  • a)Il Comitato esecutivo scegliera' un Direttore generale che non sara' un Governatore, ne' un Direttore esecutivo. Il Direttore generale presiedera' le riunioni del Comitato esecutivo, ma non avra' voto, tranne che il voto decisivo in caso di parita' di voti. Egli puo' partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma non votera' in tali riunioni. Il Direttore generale decadra' dalla carica quando il Comitato esecutivo lo decida.
  • b)Il Direttore generale sara' il capo del personale del Fondo e dirigera', sotto la guida del Comitato esecutivo, gli affari ordinari del Fondo. Subordinatamente al controllo generale del Comitato esecutivo, egli avra' la responsabilita' dell'organizzazione, assunzione, e licenziamento del personale del Fondo.
  • c)Il Direttore generale ed il personale del Fondo, nell'adempimento delle loro funzioni, dipenderanno soltanto dal Fondo e da nessun'altra autorita'. Ciascun membro del Fondo rispettera' il carattere internazionale di questo rapporto di dipendenza e si asterra' da qualsiasi tentativo di influenza su qualunque membro del personale circa l'adempimento delle sue mansioni.
  • d)Nell'assumere il personale, il Direttore generale, subordinatamente alla necessita' assoluta di assicurare il piu' alto grado di efficienza e di competenza tecnica, dara' la dovuta considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla piu' vasta possibile base geografica.

[7]Sezione 5. - Votazioni

  • a)Ciascun paese membro avra' diritto a 250 voti piu' un voto supplementare per ogni parte della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.
  • b)Ogni qualvolta, ai sensi dell'articolo V, sezioni 5, si debba effettuare una votazione, ciascun paese membro disporra' del numero di voti cui ha diritto ai sensi della precedente lettera a) modificato:
  • 1)con l'aggiunta di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 diritti speciali di prelievo di vendite nette della sua valuta sulle risorse generali del Fondo effettuate fino alla data della votazione, oppure
  • 2)con la diminuzione di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 diritti speciali di prelievo dei suoi acquisti netti, ai sensi dell'articolo V, sezione 3, lettera b) ed f) effettuati fino alla data della votazione, purche' gli acquisti e le vendite nette non superino mai l'importo equivalente alla quota del paese membro in questione.
  • c)Tranne che sia stato espressamente disposto in altro modo, tutte le decisioni del Fondo saranno prese a maggioranza di voti.

[8]Sezione 6. - Riserve, distribuzione dell'utile netto e investimenti

  • a)Il Fondo determinera' ogni anno quale parte del suo reddito netto debba essere destinata alla riserva generale o alla riserva speciale, e quale parte, eventualmente, debba essere distribuita.
  • b)Il Fondo potra' utilizzare la riserva speciale per gli stessi scopi per i quali puo' utilizzare la riserva generale, salvo che per distribuirla.
  • c)Qualora si proceda alla distribuzione dell'utile netto di un esercizio, tale distribuzione deve essere fatta a tutti i paesi membri, in proporzione alle loro quote.
  • d)A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra' decidere, in qualsiasi momento, di distribuire una parte della riserva generale. Ognuna di queste distribuzioni sara' fatta a tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote.
  • e)I pagamenti ai sensi delle precedenti lettere c) e d) avverranno in diritti speciali di prelievo; tuttavia, sia il Fondo che il paese membro potranno decidere che tale pagamento al paese membro avvenga nella moneta di quest'ultimo.
  • f)1) Il Fondo puo' costituire un Conto investimenti per gli scopi di cui alla presente lettera f). Le attivita' del Conto investimenti verranno tenute separate dagli altri conti del Dipartimento generale;
  • 2)il Fondo potra' decidere di trasferire al Conto investimenti una parte del ricavato della vendita di oro, in conformita' all'articolo V, sezione 12, lettera g) e, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, potra' decidere di trasferire al Conto investimenti, per l'investimento immediato, valute tenute presso il Conto risorse generali. L'ammontare di questi trasferimenti non dovra' superare l'importo globale della riserva generale e della riserva speciale al momento in cui la decisione viene presa;
  • 3)il Fondo potra' investire la valuta di un paese membro tenuta presso il Conto investimenti in obbligazioni negoziabili del paese membro stesso o in obbligazioni negoziabili di organizzazioni finanziarie internazionali. Nessun investimento potra' esser fatto senza il consenso del paese membro la cui moneta e' utilizzata per effettuare tale investimento. Il Fondo investira' soltanto in obbligazioni stilate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento;
  • 4)il reddito dell'investimento puo' essere investito in conformita' con quanto disposto nella presente lettera f). L'utile non investito verra' tenuto presso il Conto investimenti o potra' essere utilizzato per far fronte alle spese connesse con l'effettuazione delle operazioni del Fondo;
  • 5)il Fondo potra' utilizzare la valuta di un paese membro tenuta presso il Conto investimenti per procurarsi le valute necessarie a far fronte alle spese connesse con l'effettuazione delle operazioni del Fondo;
  • 6)il Conto investimenti cessera' di funzionare in caso di liquidazione del Fondo, e potra' cessare, o l'importo degli investimenti potra' venire ridotto, prima della liquidazione del Fondo, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Per quanto riguarda l'amministrazione del Conto investimenti, il Fondo adottera', a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, norme e regolamenti conformi al comma 7), 8) e 9) qui di seguito;
  • 7)nel caso di cessazione del Conto investimenti a causa della liquidazione del Fondo, tutte le attivita' del Conto verranno ripartite in conformita' alle disposizioni contenute nell'Allegato K. Tuttavia, una parte di tali attivita' corrispondente alla quota di attivita' trasferite in questo Conto ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera g) sul totale delle attivita' trasferite al Conto sara' considerata come un'attivita' tenuta presso il Conto esborsi speciali e verra' ripartita in conformita' a quanto disposto nell'Allegato K, paragrafo 2, lettera a), 2);
  • 8)nel caso di cessazione del Conto investimenti prima della liquidazione del Fondo, una parte delle attivita' tenute presso tale Conto, corrispondente alla quota delle attivita' trasferite in questo Conto ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera g) sul totale delle attivita' trasferite in questo Conto, sara' trasferita al Conto esborsi speciali se questo non ha cessato di funzionare, e il saldo delle attivita' tenute presso il Conto investimenti verra' trasferito al Conto risorse generali per un uso immediato in operazioni e transazioni;
  • 9)in caso di riduzione dell'ammontare degli investimenti del Fondo, una parte della riduzione corrispondente alla quota delle attivita' trasferite al Conto investimenti, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera g), sul totale delle attivita' trasferite in questo Conto, verra' trasferita al Conto esborsi speciali se questo non ha cessato di funzionare, e cio' che rimane dalla riduzione verra' trasferito al Conto risorse generali per un uso immediato in operazioni e transazioni.

[9]Sezione 7. - Pubblicazione di relazioni

  • a)Il Fondo pubblichera' una relazione annuale contenente la sua situazione contabile controllata da un collegio di esperti contabili ufficiali, e pubblichera' pure, ad intervalli di tre mesi o inferiori a tre mesi, situazioni riassuntive concernenti le sue transazioni ed operazioni e le sue disponibilita' in diritti speciali di prelievo, oro e valuta dei suoi membri.
  • b)Il Fondo potra' pubblicare anche tutte le altre relazioni che riterra' utili al raggiungimento dei suoi scopi.

[10]Sezione 8. - Comunicazioni ai paesi membri delle opinioni del Fondo Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque paese membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo puo', con una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, decidere di pubblicare la relazione inviata ad un paese membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente tendano a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei paesi membri. Se il paese membro in questione non ha il diritto di nominare un Direttore esecutivo, esso avra' il diritto di essere rappresentato come dal disposto della sezione 3, lettera j) di questo articolo. Il Fondo non pubblichera' alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei paesi membri.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxii · fonte su Normattiva