[1]dei Consiglieri scientifici

[2]1. Il Consiglio e' costituito da un massimo di dieci scienziati e tecnologi nei settori fondamentali del Centro. Uno scienziato dello Stato ospitante deve essere Membro del Consiglio. I Membri del Consiglio vengono eletti dal Comitato dei Governatori. L'importanza di eleggere i Membri su una base geografica equilibrata e' tenuta in debito conto. Il Direttore funge da Segretario del Consiglio. 2. Ad eccezione della elezione iniziale, i Membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei Membri e' tale che non piu' di un terzo di essi sia eletto ciascuna volta. 3. Il Consiglio elegge tra i suoi Membri il Presidente. 4. Oltre a svolgere le altre funzioni specificate nel presente Statuto o ad esso delegate dal Comitato dei Governatori, il Consiglio:

  • a)esamina il progetto di programma di lavoro e il bilancio del Centro e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;
  • b)controlla l'attuazione del programma di lavoro approvato e ne fa opportuno rapporto al Comitato dei Governatori;
  • c)elabora proiezioni a medio e a lungo termine dei programmi e piani del Centro ivi inclusi nuovi e specializzati settori di ricerca e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;
  • d)assiste il Direttore su tutte le materie sostanziali, scientifiche e tecniche relative alle attivita' del Centro, ivi inclusa la cooperazione con i Centri affiliati e le Reti;
  • e)approva i regolamenti di sicurezza per il lavoro di ricerca del Centro;
  • f)da' il suo parere al Direttore circa la nomina del personale di alto grado (Capi di dipartimento e superiori). 5. Il Consiglio puo' costituire gruppi di lavoro ad hoc di scienziati degli Stati Membri per la preparazione di relazioni scientifiche specialistiche al fine di facilitare il suo compito di consulenza e per raccomandare al Comitato dei Governatori misure appropriate. 6. a) Il Consiglio si riunisce in sessione regolare una volta l'anno, tranne che se diversamente deciso;
  • b)le sessioni si svolgono presso la sede del Centro, tranne che se diversamente deciso dal Consiglio stesso. 7. I Capi dei Centri affiliati ed un rappresentante di ciascuna Rete affiliata possono partecipare in veste di osservatori alle delibere del Consiglio. 8. Il personale scientifico di alto grado puo' assistere alle sessioni del Consiglio se ne e' richiesto.

Testo vigente dal 12 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103~atto-costitutivo-art7 · fonte su Normattiva