1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Cornanissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103~accordo-art14 · fonte su Normattiva