e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art16 · fonte su Normattiva