Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465. Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione. Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, puo' essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.
Testo vigente dal 18 maggio 1981
