[1]ARTICOLO VI Rapporti sullo stato di attuazione
[2]1. Ogni Parte presentera' a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il rapporto sara' distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.
Testo vigente dal 16 giugno 2005
