[1]IN VIGORE, DURATA E TERMINE

[2]13.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'adempimento dei rispettivi requisiti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. 13.2 Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sara' rinnovato per periodi di cinque (5) anni, a meno che non venga risolto da ciascuna delle Parti con preavviso di sei (6) mesi all'altra parte attraverso canali diplomatici. 13.3 La denuncia dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 13.4 Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi ne' sulle attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art13 · fonte su Normattiva