[1]Disposizioni preliminari (Scopo)

[2]1. Il presente Accordo costituisce un meccanismo di cooperazione tra le parti e non viola alcun accordo internazionale valido concluso da una delle parti nel settore dei trasporti terrestri. 2. I vettori di una Parte hanno il diritto di prestare servizi di trasporto di merci, con destinazione o in transito nel territorio dell'altra Parte, esclusivamente con veicoli rimorchiati, utilizzando servizi Ro-Ro. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato ad un accordo formale sottoscritto dalle imprese di autotrasporto egiziana e italiana, da inviare all'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione, assicurando il regolare trasporto del rimorchio o semirimorchio nell'altro Stato. (3) 3. Il trasporto di merci tra i territori delle Parti e in transito attraverso i rispettivi territori sara' regolato dalle rispettive leggi pertinenti relative all'ingresso e alla permanenza dei veicoli rimorchiati nel territorio di ciascuna Parte. 4. L'attuazione del presente Accordo non comportera' alcuna spesa per le Parti, ne' comportera' alcun costo sui bilanci degli Stati.

[3](3) Tale disposizione e' introdotta per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Testo vigente dal 10 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;104~accordo-art2 · fonte su Normattiva