[1]Allegato
[2]Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo
[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (di seguito congiuntamente «le Parti» e singolarmente «Parte»); desiderosi di promuovere relazioni amichevoli tra i due Paesi; disponibili a promuovere la cooperazione e il partenariato tra le Parti ai sensi del presente Accordo per raggiungere quanto indicato negli ambiti seguenti e a scambiare conoscenze e informazioni non riservate e disponibili al pubblico:
- a)scambiare e condividere conoscenze e cooperare nel settore delle tecnologie del trasporto terrestre e delle politiche dei trasporti, dei prezzi dei servizi di trasporto merci;
- b)condividere informazioni e migliori pratiche per lo sviluppo di piani di sicurezza stradale e di strategie di intervento per la sicurezza stradale, nonche' per sviluppare le attivita' volte a ridurre la mortalita' e i feriti derivanti da incidenti stradali;
- c)scambiare rapporti analitici, pubblicazioni, materiale tecnico, servizi di esperti e informazioni relative alle finalita' del presente Accordo;
- d)condividere le migliori pratiche sulla tracciabilita' dei camion e sui metodi di trasporto;
- e)potenziare lo scambio di programmi e di pratiche riferite alla formazione dei conducenti secondo gli standard e internazionali;
- f)promuovere e condividere le conoscenze riferite alla creazione di centri di ispezione tecnica ed ai metodi di riabilitazione dei camion al fine di mantenere l'aggiornamento con gli standard e le normative internazionali;
- g)scambiare competenze sul rispetto e sull'adozione delle convenzioni internazionali nel settore dei trasporti terrestri, come l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) stipulato a Ginevra il 1° luglio 1970 e l'Accordo relativo al Trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957;
- h)condividere informazioni sulle nuove tendenze nella creazione e gestione dei piani di circolazione, delle reti logistiche e delle relative piattaforme informative;
- i)scambiare competenze in materia di rafforzamento delle capacita' e formazione, visite in loco workshop e seminari. Disponibili ad organizzare ed agevolare, secondo i reciproci interessi, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), nonche' il transito attraverso rispettivi territori per raggiungere un altro Paese hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Definizioni
[6]Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato loro attribuito:
- A)«Autorita' Competenti»: 1. Le Autorita' delle Parti responsabili dell'attuazione del presente Accordo, che sono: per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto: Land Transport Regulatory Authority (LTRA), Ministero dei Trasporti;
- B)«autorizzazione»: un documento rilasciato dall'Autorita' competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada nel territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le Parti, con «validita' annuale»; (1)
- C)«transito»: trasporto attraverso i rispettivi territori delle Parti, con destinazione in un Paese terzo, senza carico o scarico di merci nei territori delle Parti;
- D)«autorizzazione di transito»: un documento rilasciato dall'Autorita' competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada attraverso il territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte. L'autorizzazione puo' essere rilasciata ad «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le parti, con «validita' annuale»; (2)
- E)«viaggio di andata e ritorno»: il viaggio di andata dei veicoli rimorchiati dal territorio della Parte dove sono immatricolati verso uno o piu' luoghi nel territorio dell'altra Parte e il viaggio di ritorno verso il territorio dell'altra Parte dove sono immatricolati;
- F)«vettori»: le societa' proprietarie dei veicoli rimorchiati;
- G)«veicoli rimorchiati»: rimorchi o semirimorchi immatricolati nel territorio della Parte in cui ha sede il trasportatore.
[7](1) L'autorizzazione con validita' annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori
[8](2) L'autorizzazione con validita' annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori
Testo vigente dal 10 luglio 2025
